Art. 1 – AMBITO
Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto dell’Associazione di volontariato denominata Pubblica Assistenza Croce Verde.
Art. 2 – STENDARDO SOCIALE
Lo stendardo associativo partecipa a manifestazioni pubbliche o private su esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Lo stendardo associativo partecipa a manifestazioni e cerimonie e dovrà essere accompagnato da almeno due Associati equipaggiati con la divisa sociale. In occasioni solenni lo stendardo potrà essere esposto presso la sede secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
In occasione delle esequie di Soci Volontari e in casi particolari su disposizione del Consiglio Direttivo, lo stendardo associativo partecipa alle cerimonie funebri listato a lutto.
Art. 3 – SCOPI ASSOCIATIVI
L’Associazione, ha lo scopo di raggiungere i propri fini statutari, organizza la propria attività sulle basi di piani di lavoro predisposti dal Consiglio Direttivo, sviluppa le proprie relazioni con il mondo del Volontariato cittadino e dell’associazionismo per lo scambio di reciproche esperienze e per trovare temi comuni d’impegno.
Quanto sopra dovrà essere deliberato dall’Assemblea degli Associati, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
L’Associazione, inoltre, potrà avvalersi di consulenze scientifiche, temporanee o permanenti, affidare incarichi professionali per il raggiungimento dei fini statuari.
In tal caso spetterà al Consiglio Direttivo la decisione in merito a queste scelte che dovranno, comunque, sostanziarsi in convenzioni o accordi scritti con i tecnici o i professionisti incaricati.
Art. 4 – SOCI
I Soci dell’Associazione si dividono in Soci Ordinari e Soci Volontari.
Art. 5 – SOCI ORDINARI
L’ammissione e la cancellazione degli Associati Ordinari spetta al Consiglio Direttivo.
L’aspirante a Socio deve rivolgere domanda scritta al Presidente dell’Associazione.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo dovrà esprimere il proprio parere.
Avverso la eventuale motivata decisione negativa del Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’ammissione di nuovi Associati Ordinari avrà decorrenza dall’esercizio durante il quale la domanda è stata presentata.
Al termine di ogni esercizio, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, verrà aggiornato l’elenco degli Associati Ordinari.
Alla data di chiusura del tesseramento dell’anno in corso, ai Soci che non avranno provveduto al pagamento della quota sociale verrà inviato un invito a regolare la propria posizione.
Trascorsi inutilmente 30 giorni da tale invito sarà proposta al Consiglio Direttivo la cancellazione del Socio dall’elenco degli Associati.
L’Associato Ordinario cancellato dall’elenco degli Associati per motivi non inerenti a sanzioni disciplinari, potrà presentare domanda di riammissione al Presidente dell’Associazione, con le procedure previste nei capoversi precedenti.
La cancellazione di Soci a fronte di dimissioni volontarie dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio Direttivo e avrà decorrenza immediata.
Agli Associati Ordinari sarà consegnata la tessera associativa con validità annuale. Spetterà al Consiglio Direttivo decidere la forma e la grafica delle tessere associative.
Art. 6 – SOCI VOLONTARI
L’Associato ordinario che intende impegnarsi come Volontario nelle attività della Pubblica Assistenza Croce Verde, dovrà presentare domanda scritta al Presidente dell’Associazione specificando il settore di suo interesse quantificando la propria disponibilità che non deve essere inferiore a n. 2 turni mensili.
Possono essere ammessi come soci volontari all’interno della Pubblica Assistenza Croce Verde tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto il 18° anno di età per il servizio di “Soccorritore”;
- aver compiuto il 21° anno di età per la qualifica di “Autista delle ambulanze”;
- non aver superato il 75° anno di età;
- per i cittadini non italiani essere in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- aver sempre tenuto una condotta morale incensurabile;
- non avere subito condanne con sentenze passate in giudicato, né avere procedimenti giudiziali e penali in corso;
- essere di sana e robusta costituzione;
- possedere attitudini, requisiti fisici e morali che consentano l’espletamento del servizio.
La domanda verrà esaminata dal Direttore Sanitario e sottoposta al Consiglio Direttivo.
Gli Associati Volontari saranno inseriti in un apposito elenco conformemente a quanto previsto dalla legge 266/91.
Tale elenco dovrà essere gestito con le modalità descritte per l’elenco Soci. Gli iscritti in tale elenco saranno assicurati nelle forme previste dalla Legge.
Dopo un colloquio preliminare, il richiedente verrà ammesso alla formazione necessaria allo svolgimento dell’attività di volontariato.
Per gli Associati Volontari sarà predisposta un’apposita scheda personale. Su tale scheda saranno aggiornate le qualifiche e le specializzazioni conseguite nell’ambito delle attività associative.
Spetterà al Consiglio Direttivo decidere la forma delle tessere associative.
Trascorsi 3 mesi di assenza dall’attività, senza giustificato motivo, il Consiglio Direttivo procederà, tramite invito scritto, a valutare la situazione dell’interessato.
La rinuncia o la mancata motivazione, trascorsi 30 gg dall’invito, determinano la cancellazione dall’elenco dei Soci Volontari.
L’Associato Volontario che ha perso la qualifica di Volontario dall’elenco può presentare domanda di riammissione al Presidente dell’Associazione con l’osservanza delle procedure previste dal 1° comma del presente Articolo.
Art. 7 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
Come previsto dall’art. 16 dello Statuto, la proposta di convocazione dell’Assemblea degli Associati può essere inoltrata al Consiglio Direttivo se sottoscritta da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto al voto.
Tale proposta dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente dell’Associazione e contenere gli argomenti da inserire all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo dovrà esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento e, in caso di accettazione, provvedere entro ulteriori 30 giorni dalla propria deliberazione sull’argomento, alla convocazione dell’Assemblea.
Qualora il Consiglio Direttivo rifiuti la proposta di convocazione dell’Assemblea, detto rifiuto deve essere formalmente motivato.
In tal caso il giudizio sarà demandato al Collegio dei Probiviri così come previsto dall’Art. 31 dello Statuto.
Art. 8 – PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI
Le proposte degli Associati, inerenti il funzionamento e le attività dell’Associazione, dovranno essere sottoscritte ed indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Gli organi competenti avranno l’obbligo di rispondere ai proponenti entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
La risposta potrà avvenire sia in forma scritta sia mediante apposita riunione di cui dovranno essere tempestivamente informati i proponenti.
Le proposte in questione dovranno essere consegnate al Segretario dell’Associazione.
Art. 9 – INFORMATIVA
Gli organi associativi dell’Associazione hanno l’obbligo di rispondere alle richieste di informazione formalmente avanzate dagli Associati nel rispetto della Legge n. 196/2003 purché non si riferiscano a fatti e decisioni che richiedano ancora un supplemento di istruttoria o che siano in corso di definizione, in modo che la loro prematura diffusione non ne pregiudichi il buon esito.
Terminata questa congiuntura l’informazione dovrà essere fornita.
Il Consiglio Direttivo, comunque, darà pubblicità con affissione all’Albo Associativo degli estratti dai verbali contenenti le decisioni adottate nelle sue riunioni.
Negli estratti dei verbali non figureranno riferimenti a “dati sensibili”, così come definiti dalla Legge n. 196/2003, oppure ad argomenti per i quali il Consiglio Direttivo abbia previsto esplicitamente la non pubblicazione.
L’Associazione ha un proprio periodico denominato “Croce Verde News” che sarà pubblicato almeno 2 volte l’anno e sarà inviato a tutti gli associati.
Art. 10 – COSTITUZIONE DELLE SEZIONI
La Pubblica Assistenza Croce Verde di Noceto come previsto dall’art. 32 dello Statuto può articolarsi in Sezioni.
Le Sezioni della Pubblica Assistenza Croce Verde di Noceto devono osservare lo Statuto dell’Associazione, il presente Regolamento e tutto quanto viene disposto dal Consiglio Direttivo.
La costituzione di una Sezione può avvenire tramite l’iniziativa autonoma di Soci o cittadini residenti sul territorio di interesse.
In ambedue i casi, cittadini o Soci promotori, dovranno coordinare la loro iniziativa con l’Associazione al fine di definire le procedure per il perseguimento dell’obiettivo prefisso.
Il Comitato Promotore resterà in carica fino alla scadenza quadriennale del Consiglio Direttivo, affinché le elezioni per i relativi Organi Sociali possano essere convocate in tempi uguali per tutti.
Art. 11 – PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Ogni quattro anni, l’Assemblea Generale ordinaria, come previsto dall’articolo 21 dello Statuto, può eleggere direttamente gli Organi Associativi con voto segreto ovvero costituendo una Commissione Elettorale per indire le elezioni.
La scelta effettuata dall’Assemblea Generale è valida per l’elezione di tutti gli Organi Associativi in modo da adottare una modalità unica.
Nel caso in cui l’Assemblea Generale opti per la costituzione della Commissione Elettorale e l’indizione di elezioni, le modalità cui attenersi sono le seguenti.
L’Assemblea Generale elegge la Commissione Elettorale, decide la data delle elezioni e le relative modalità, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
La Commissione Elettorale sarà composta da almeno 5 membri e comunque sempre in numero dispari.
Eleggerà nel suo seno un Presidente ed un segretario che dovrà redigere il verbale delle sedute con i risultati delle deliberazioni.
La Commissione Elettorale avrà il compito di ricercare fra i Soci i vari candidati al Comitato Direttivo e al Collegio dei Probiviri e tra i soci e non quelli candidabili al Collegio dei Revisori. Per la formazione della lista dei candidati agli Organi Sociali, le deliberazioni della Commissione Elettorale debbono riportare almeno il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione stessa.
Ogni candidato dovrà esplicitamente indicare la scelta dell’organo per cui intende concorrere, non potendo partecipare all’elezione per più di un Organo Associativo.
I Soci dovranno esprimere, nelle schede di votazione, un numero di preferenze non superiore alla metà dei componenti l’Organo Sociale per il quale si svolgono le elezioni.
Le Commissioni Elettorali convocano gli Associati per le elezioni generali articolando lo svolgimento delle stesse nello stesso giorno, con orario di apertura complessiva del seggio non inferiore alle otto ore.
Gli Associati aventi diritto al voto dovranno esibire la tessera associativa e, se non conosciuti da almeno un componente della Commissione Elettorale o da un Associato che ha già usufruito del diritto di voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Secondo quanto previsto dallo Statuto (Art. 20) è ammesso il voto per delega con un massimo di una delega per ogni delegato; i candidati non possono ricevere deleghe.
Le deleghe dovranno essere predisposte sugli appositi moduli approntati dalla Commissione Elettorale, separati dalle schede elettorali.
Art. 12 – PROCEDURA PER LO SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Lo scrutinio delle schede relative all’elezione degli Organi Associativi dovrà avvenire immediatamente di seguito alla chiusura del seggio elettorale in seduta pubblica.
In caso che le votazioni si svolgessero su più schede, per prime verranno scrutinate quelle relative al Consiglio Direttivo, successivamente quelle per il Collegio dei Revisori ed infine quelle per il Collegio dei Probiviri..
Ogni Associato potrà far parte solamente di un Organo Associativo per cui dovrà esplicitamente indicare la scelta dell’organo in cui intende rimanere.
La proclamazione degli eletti verrà effettuata dalla Commissione Elettorale con affissione all’Albo associativo.
La convocazione degli eletti spetta al Presidente della Commissione Elettorale.
Del verbale redatto dalla Commissione Elettorale dovrà essere presa opportuna deliberazione nel libro delle Assemblee dei Soci , come pure nella prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 13 – CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Il Presidente di ciascun Organo Associativo ha il compito di convocare la riunione dell’Organo stesso comunicando l’ordine del giorno degli argomenti in discussione.
In caso di richiesta di convocazione dell’organo da parte di un terzo dei componenti, la riunione si dovrà svolgere entro sette giorni dalla richiesta e dovrà contenere all’ordine del giorno, solamente gli argomenti proposti dai richiedenti.
Qualora il Presidente non ottemperi alla convocazione richiesta, il terzo dei componenti è legittimato a convocare il proprio Organo Sociale.
Art. 14 – SOSTITUZIONE CONSIGLIERI DIMISSIONARI, CASI DI DECADENZA DEGLI ORGANI SOCIALI
I membri del Consiglio Direttivo cessati dalla carica per decadenza o dimissioni, ovvero deceduti, sono surrogati attingendo dalla relativa lista dei candidati non eletti secondo l’ordine di preferenze riportate e fino ad esaurimento della lista stessa.
Qualora, esaurita la lista dei candidati non eletti, il numero dei componenti in carica scenda al di sotto del minimo statutario il Consiglio Direttivo decade.
Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l’Assemblea generale, da tenersi nei successivi 30 giorni, per procedere all’elezione suppletiva. Il nuovo Consiglio, che dovrà insediarsi comunque non oltre 90 giorni dalla decadenza del precedente, rimane in carica per il periodo residuo utile al compimento dell’ordinario mandato quadriennale. Fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Ufficio della Direzione Esecutiva restano in carica per l’ordinaria amministrazione, esercitando anche le funzioni che per statuto spettano al Consiglio.
Non possono tenersi elezioni suppletive nell’ultimo semestre del mandato.
Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo svolge le sue sedute, di norma, con la sola partecipazione dei Consiglieri eletti.
Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli Associati Volontari, i tecnici che ritiene opportuno per l’assunzione delle proprie decisioni.
Il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
Art. 16 – IL PRESIDENTE
Il Presidente tutela gli interessi dell’Associazione e rappresenta l’Associazione per la sottoscrizione di contratti e convenzioni; agisce e resiste in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria. A tal fine deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
La sostituzione del Presidente così come previsto dall’Art. 27 dello Statuto avverrà dopo che il Presidente avrà formalmente comunicato agli aventi diritto la propria assenza o impedimento.
Il Presidente sorveglia che siano rispettati da tutti i Regolamenti e lo Statuto e l’esecuzione delle deliberazioni consiliari, portando in Consiglio eventuali inadempienze o abusi eventualmente censurabili.
Rappresenta l’Associazione negli organi di coordinamento di pubbliche assistenze, per tali servizi a livello intercomunale, provinciale, regionale e nazionale;
Tiene rapporti con gli enti e le organizzazioni sia pubbliche che private in collaborazione con i Consiglieri responsabili delle varie attività oggetto dei singoli incontri.
Egli riferisce al Consiglio Direttivo quanto in progetto o in via di realizzazione.
Art. 17 – DIREZIONE ESECUTIVA
L’Ufficio della Direzione Esecutiva o Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente dal Segretario, dal Tesoriere dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi e comunque da non più della metà dei Consiglieri. E’ presieduto dal Presidente.
L’Ufficio della Direzione Esecutiva ha le seguenti funzioni:
– sovrintendere e coordinare le attività dei componenti del Consiglio medesimo e delle varie commissioni;
– predisporre l’O.d.G. per la convocazione del Consiglio Direttivo che deve essere convocato quantomeno una volta al mese;
– adotta deliberazioni in merito alle materie delegategli dal Consiglio Direttivo.
Le riunioni dell’Ufficio della Direzione Esecutiva sono valide anche in presenza della metà dei suoi componenti.Qualora siano assunte decisioni mediante votazioni il cui risultato sia di parità il voto del Presidente è determinante.
Art. 18 – IL SEGRETARIO
Il Segretario dell’Associazione ha le seguenti funzioni:
– Redigere, tenere e sottoscrivere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
– Sovrintende alla compilazione dei ruoli associativi, al disbrigo della corrispondenza;
– Controfirma gli atti sociali ed i mandati di entrata e uscita;
– Riceve tutti i verbali redatti dagli altri Organi Sociali e Commissioni e comunicarne il contenuto al Presidente;
– Tenere l’archivio, il protocollo associativo, i sigilli ed i documenti dell’Associazione;
– Sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi, che dovranno essere costantemente aggiornati;
– Disporre l’informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi;
– Predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell’Associazione;
– Svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario dell’Associazione potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d’atto al Consiglio Direttivo.
Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.
Il Segretario riferisce all’Ufficio della Direzione Esecutiva e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.
Art. 19 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è l’economo dell’Associazione ed ha le seguenti funzioni:
– Sovrintendere alla contabilità associativa nonché all’archivio della stessa;
– Provvedere agli acquisti e alle riparazioni e per le spese debitamente autorizzate;
– Compilare gli inventari delle attività e dei materiali;
– Tenere in custodia i beni dell’Associazione;
– Controllare i versamenti annuali degli associati;
– Predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla discussione degli Organi Associativi;
– Predisporre i mandati di pagamento e di incasso dell’Associazione, sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario, nonché di tutti gli atti connessi a questa operazione;
– Intrattenere i rapporti informativi e formali con il Collegio dei Revisori;
– Aggiornare mensilmente il Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione del bilancio ad esempio:
1) Somma a disposizione delle banche ed incassi;
2) Totale impegni di spesa deliberati od assunti;
3) Somme disponibili per copertura finanziaria delle deliberazioni; 4) 4) Totale crediti da riscuotere;
5) Totale debiti da pagare;
– Svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d’atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.
Il Responsabile dell’Amministrazione riferisce all’Ufficio della Direzione Esecutiva e risponde dei propri atti al Consiglio Direttivo.
Cura i rapporti con il professionista esterno eventualmente incaricato dal Consiglio Direttivo in attuazione delle disposizioni dal Consiglio medesimo impartite.
Art. 20 – DIRETTORE DEI SERVIZI
Il Direttore dei Servizi ha le seguenti funzioni:
– Sovrintendere, in collaborazione con il Coordinatore dei Volontari, all’esecuzione ed all’organizzazione di tutti i servizi di trasporto socio–sanitario dell’Associazione, curandone il buon andamento nel rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti pubblici, delle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché nell’osservanza delle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
– Verificare la buona tenuta e l’efficienza dei mezzi e degli strumenti destinati ai settori di competenza;
– Provvedere alla vigilanza degli immobili, delle attrezzature e di tutto ciò che ha attinenza alla parte tecnica dei servizi;
– Organizzare l’attività di ricevimento delle richieste dei servizi di competenza;
– Collaborare con il Direttore Sanitario per il mantenimento, l’aggiornamento ed il miglioramento dell‘attrezzatura sui mezzi;
– Svolgere ogni altra funzione delegata dal Consiglio Direttivo.
Il delegato potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d’atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.
Riferisce all’Ufficio della Direzione Esecutiva e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.
Art. 21 – DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario dovrà essere un medico nominato dal Consiglio Direttivo ed avrà le seguenti funzioni:
– Accertare l’idoneità fisica dei soci volontari;
– Istruire i soci volontari nel disimpegno dei servizi e nei soccorsi d’urgenza;
– Sorvegliare tutti i servizi di assistenza sanitaria;
– Proporre e collaborare con il responsabile della formazione all’organizzazione dei corsi di informazione sulla prevenzione e corsi di formazione nel settore di competenza, per gli Associati Volontari e per la cittadinanza;
– Promuovere campagne di prevenzione generiche e particolari;
– Sovrintendere al mantenimento ed al miglioramento delle attrezzature sanitarie associative;
– Svolgere ogni altra funzione delegata dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore Sanitario potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d’atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.
Riferisce all’Ufficio della Direzione Esecutiva e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.
Art. 22 – COORDINATORE DEI VOLONTARI
Il Coordinatore dei Volontari è scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci volontari ed avrà le seguenti funzioni:
– Coordinare l’attività dei Volontari soccorritori nei servizi di pronto soccorso concordando con ciascuno di loro i turni di servizio;
– Coordinare l’attività dei Volontari che operano al Centralino della Pubblica Assistenza Croce Verde;
– Coordinare l’attività dei Volontari nel supporto al servizio di Guardia Medica attivo presso la sede della Pubblica Assistenza Croce Verde;
– Coordinare le altre attività dei Volontari suggerendo loro iniziative in linea con le finalità della Pubblica Assistenza Croce Verde;
– Promuovere e coordinare le attività di volontariato collaterali allo svolgimento dei servizi specifici di soccorso;
– Coordinare l’attività delle eventuali e/o gruppi di lavoro da lui istituiti;
– Promuovere specifiche riunioni dei Volontari, destinate alla trattazione di argomenti connessi alle attività di servizio ed alla formulazione di proposte da rivolgere al Consiglio Direttivo;
– Vigilare sul regolare svolgimento delle attività di volontariato;
– Svolgere tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
Il delegato potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d’atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.
Riferisce all’Ufficio di Presidenza e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.
Art. 23 – RESPONSABILE DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Il delegato in oggetto ha le seguenti funzioni:
– Sovrintendere all’esecuzione ed all’organizzazione dell’attività di protezione civile, di tutela ambientale e di antincendio così come previsto dalle convenzioni stipulate con gli enti pubblici;
– Promuovere iniziative atte a conoscere l’ambiente ed organizzare la cultura della difesa ambientale;
– Sovrintendere al mantenimento, alle richieste di integrazione dei mezzi e delle attrezzature destinate a questo settore;
– Organizzare il ricevimento delle richieste di intervento di protezione civile e la informazione conseguente;
– Informare ed aggiornare i Volontari sul funzionamento e sulle modalità di impiego dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al servizio;
– Svolgere tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
Il delegato potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d’atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.
Riferisce all’Ufficio di Presidenza e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.
Art. 24 – RESPONSABILI DELEGATI DI ALTRI SETTORI ASSOCIATIVI
Il Consiglio Direttivo potrà nominare delegati responsabili con particolare riferimento ai seguenti settori:
– Attività culturale ricreativa e sportiva e di ristoro;
– Apparati radio e telecomunicazioni;
– Gestione informatica dei servizi;
– Gruppo Veterani;
– Rapporti con gli organi di stampa e di informazione; – Formazione ed accoglienza Associati Volontari;
– Promozione dell’immagine associativa;
– Organizzazione centralino e centrale operativa.
Ai delegati, che potranno essere scelti fra Associati anche al di fuori del Consiglio Direttivo, sarà affidato l’incarico attraverso un provvedimento del Consiglio Direttivo che, di volta in volta, ne preciserà le funzioni. Ciascun delegato avrà le seguenti funzioni:
– Sovrintendere all’esecuzione ed all’organizzazione dei servizi a lui delegati curandone il buon andamento e la periodica informazione al Consiglio Direttivo;
– Verificare la buona tenuta dei mezzi e degli strumenti destinati al settore di competenza.
I delegati potranno avvalersi di collaboratori a cui conferiscono formale delega che deve essere comunicata per la presa d’atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega.
I delegati riferiscono all’Ufficio di Presidenza e rispondono della propria attività al Consiglio Direttivo.
Art. 25 – BILANCIO
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’Associazione dovranno essere conformi alla specifica normativa.
Il bilancio sociale, cioè la relazione esplicativa delle attività dell’Associazione correlata ai dati finanziari, dovrà essere redatto in una forma facilmente leggibile dalla base sociale e completo di tutti i dettagli di entrata e di uscita.
Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto al Collegio dei Sindaci Revisori entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esercizio in esame (e comunque almeno un mese prima dell’Assemblea dei Soci), per essere predisposto nella forma definitiva da sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci.
Il bilancio nella forma da proporre all’Assemblea, corredato di tutti i dettagli di entrata e di uscita, ed il bilancio sociale, dovranno essere messi a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione presso gli uffici amministrativi entro il 10 aprile dell’anno suddetto (e comunque almeno venti giorni prima dell’Assemblea dei Soci).
Il bilancio preventivo sarà redatto in forma analoga a quello consuntivo e dovrà essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori.
Art. 26 – BENI E SERVIZI ACQUISITI DALL’ASSOCIAZIONE
Sono definiti beni e servizi di interesse generale quei beni che, per tipologia o per quantità di fabbisogno, verranno acquistati esclusivamente a cura dell’Associazione.
In particolare si elencano, a titolo di esempio non esaustivo, i seguenti:
– Immobili (acquisti, manutenzione straordinaria);
– Mezzi (acquisti, trasformazioni e allestimenti, manutenzione straordinaria);
– Carburanti;
– Arredi;
– Attrezzatura (apparecchi medicali, telecomunicazioni, informatica);
– Vestiario.
Il Consiglio Direttivo potrà integrare periodicamente la presente lista. Per l’acquisizione di beni e servizi non rientranti nei suddetti ma di necessità ricorrente o di largo uso, il Consiglio Direttivo potrà predisporre, tramite l’Ufficio della Direzione Esecutiva.
In particolare potranno essere oggetto di ordini aperti:
– prestazioni relative a servizi di pulizia;
– prestazioni per manutenzione ordinaria degli immobili;
– prestazioni per manutenzione ordinaria dei mezzi e dell’attrezzatura;
– acquisto di cancelleria.
Art. 27 – ALBO ASSOCIATIVO
L’Albo Associativo sarà costituito da una bacheca, su cui a cura degli organi competenti, saranno affissi comunicazioni, decisioni, deliberazioni per doverosa informazione dei Soci.
L’Albo Associativo dovrà trovare posto nel luogo più visibile ed accessibile della sedi dell’Associazione, affinché sia possibile una facile individuazione dello stesso ed un’agevole lettura di quanto espostovi.
È vietato apporre all’albo comunicazioni personali non autorizzate; è altresì vietato rimuovere o alterare le comunicazioni esposte.
La tenuta dell’albo associativo spetta al Segretario dell’Associazione.
Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai Soci Ordinari e Volontari all’Associazione vengono trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni/integrazioni) e possono essere oggetto di diffusione solo per finalità strettamente legate al tipo di servizio svolto dall’associazione stessa o per specifica richiesta delle autorità competenti.
Con l’adesione all’associazione, il volontario autorizza la stessa ad utilizzare la propria immagine a titolo gratuito per la realizzazione di materiale audiovisivo o di altro tipo, su qualunque supporto e in qualunque contesto del servizio svolto, a scopo di promozione dell’attività, di sensibilizzazione o a scopo didattico.
L’eventuale rifiuto del consenso a tale utilizzo deve essere espresso con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’informativa completa prevista dal D. Lgs. 196/2003 è affissa all’Albo Associativo.
Art. 29 – PROCEDURE PER APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci Volontari che tengono una condotta non conforme a quanto esposto nello Statuto e nel presente Regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:
– richiamo verbale;
– ammonizione scritta;
– sospensione temporanea;
– esclusione.
Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale a fronte di lievi trasgressioni. Non comporta ulteriori conseguenze.
L’ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo inflitta in caso di reiterate lievi trasgressioni o nel caso di una trasgressione più grave.
Nel caso di reiterate trasgressioni di una certa gravità o di una grave trasgressione è prevista la comminazione di una sospensione temporanea.
L’esclusione, a norma dell’art.10, comma 4, dello Statuto Sociale, è prevista in caso di trasgressioni gravissime e comportamenti non conformi alle finalità statutarie dell’Associazione.
Le sanzioni disciplinari sono comminate dal Consiglio Direttivo.
L’Associato proposto per le sanzioni di cui al presente articolo ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo; a tal fine sarà convocato alla prima seduta utile e, qualora non si presenti, sarà ugualmente valutato, salvo che l’assenza sia dovuta a giustificato motivo.
La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata all’interessato entro sette giorni dalla sua adozione. Entro un mese dal ricevimento della suddetta comunicazione, l’interessato potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’esame dei ricorsi è eseguito dal Collegio dei Probiviri le cui decisioni debitamente motivate sono inappellabili.
Tutte le procedure per la comminazione delle sanzioni disciplinari dovranno essere concluse entro sessanta giorni dall’inizio del procedimento.
Art. 30 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE
La modifica del Regolamento Generale spetta all’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.